Separazione, divorzio e modifica delle condizioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

L’art. 12 della Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.


A chi è rivolto

Competente a ricevere l’accordo è l’Ufficiale dello stato civile del Comune:
• di residenza di uno dei coniugi
• in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
• in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
• in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Descrizione

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo nei seguenti casi:
• non abbiano figli minori
• non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
• non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge 104/1992)
• non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
• raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale. L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Se il giorno concordato per la conferma dell’accordo i coniugi non compaiono o pur comparendo non confermano, l’accordo è caducato.

Come fare

Invio dell'istanza di avvio del procedimento, unitamente a copia dei documenti d'identità:
- via posta elettronica all'indirizzo demografici@comune.fagnanoolona.va.it
- via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Cosa serve

Il giorno fissato per l’appuntamento dovranno essere presentati i seguenti documenti:
• documenti di riconoscimento;
• (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo.

Cosa si ottiene

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorrono dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Tempi e scadenze

Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

Quanto costa

€ 16,00 da corrispondere mediante pagamento tramite PagoPA trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile circa 10 giorni prima dalla data di accordo di separazione/divorzio.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 11:14

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