La rateizzazione di una sanzione amministrativa al Codice della Strada può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento, su specifica richiesta, in presenza di una condizione di “comprovato disagio economico”.
A tutti i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, tenuti al pagamento di una sanzione al codice della strada.
L’art. 202 bis del codice della strada prevede che i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, tenuti al pagamento di una sanzione per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, d’importo superiore a € 200,00, possono chiedere la rateizzazione. L’interessato può presentare domanda di rateizzazione se titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o altri famigliari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ogni convivente. La richiesta deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione. La richiesta implica la rinuncia a presentare ricorso al Prefetto e/o al Giudice di Pace. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta verrà adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Sulla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato deve presentare la richiesta utilizzando l’apposito modulo all’Ufficio Protocollo del comune, negli orari di apertura, o tramite pec alla pec comunale: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it
Modulo di richiesta completo degli allegati ivi richiesti.
Provvedimento di rateizzazione o di diniego.
La richiesta deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione.
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