A tutti coloro che ospitano o cedono fabbricati a cittadini UE.
L’art. 12 del D.L. 59/1978 convertito in Legge n. 191/1978 stabilisce che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore ad un mese ha l’obbligo di darne comunicazione all’Autorità Locale di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Tale obbligo è assolto qualora i contratti di cessione, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, vengano registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, l’obbligo di comunicazione rimane qualora venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso.
Per adempiere all’obbligo di legge occorre compilare l’apposito modulo e presentarlo all’Ufficio Polizia Locale, negli orari di apertura, alla pec istituzionale: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it oppure raccomandata A/R.
Modulo di comunicazione.
Ricevuta di avvenuta presentazione della cessione di fabbricato.
La denuncia deve essere formalizzata entro 48 ore dalla cessione del fabbricato.
Nessun costo.