L’art. 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dice che i documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili. Interessati, ricercatori e studiosi possono accedere agli archivi e ai documenti osservando la vigente normativa in materia di privacy.
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili(Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).
Fanno eccezione:
i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell’Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.
Solo il Ministero dell’Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).
Lo Stato, le Regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare la vigente normativa in materia di privacy.
Al fine di consentire la funzione di vigilanza degli archivi verranno trasmessi alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia dati statistici relativi alle autorizzazioni alla consultazione di documentazione degli archivi storici.
Presentare richiesta scritta al Protocollo comunale utilizzando il modello allegato (o richiedendolo all´Ufficio Protocollo) compilato nella prima parte, previo accordo con il servizio Protocollo/Archivio al fine di individuare negli inventari gli estremi degli atti da consultare. Il servizio Protocollo/Archivio provvederà successivamente all’autorizzazione in calce allo stesso.
Richiesta scritta tramite compilazione del modulo
L’autorizzazione a consultare ed eventualmente fotografare i documenti richiesti
La richiesta viene evasa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo.
Fanno eccezione alla consultazione:
• i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell’Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
• i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
• i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.
Solo il Ministero dell’Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).
Lo Stato, le regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).