L’art. 202 bis del codice della strada prevede che i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, tenuti al pagamento di una sanzione per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, d’importo superiore a € 200,00, possono chiedere la rateizzazione. L’interessato può presentare domanda di rateizzazione se titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o altri famigliari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ogni convivente. La richiesta deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione. La richiesta implica la rinuncia a presentare ricorso al Prefetto e/o al Giudice di Pace. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta verrà adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Sulla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.