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RAVVEDIMENTO OPEROSO

CHE COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997, che permette a tutti i contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria, versando le imposte e i tributi dovuti  in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, beneficiando di sanzioni ridotte.

QUANDO SI PUO’ FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’utilizzo del Ravvedimento Operoso è consentito a tutti i contribuenti a patto che siano rispettati :

1.         LIMITI DI TEMPO:

  • entro massimo 1 anno dalla data di violazione

2.         LE SEGUENTI CONDIZIONI :

  • la violazione non deve essere stata constatata e notificata dall’Ente competente
  • non siano già state attivate dall’Ente competente ispezioni e verifiche
  • non siano state già attivate dall’Ente competente le altre attività di accertamento come notifiche, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari ecc..

 

Con il RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU, i contribuenti che non hanno pagato l’ imposta dovuta, entro la scadenza prevista, possono mettersi in regola. In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi,  nella misura del saggio legale vigente (attualmente al 2,5%). Gli interessi devono essere calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La regolarizzazione è consentita entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino a trenta giorni, con la sanzione del 3,00%
  • oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%

 

COME SI PAGA

Il versamento con il ravvedimento operoso dell’acconto e/o saldo IMU deve avvenire tramite modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Il ravvedimento si perfeziona solo se tutte le somme (imposta, sanzione ridotta e interessi) sono pagate.

NOVITA’ RAVVEDIMENTO SALDO IMU 2013

 La legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha disposto che non si devono applicare sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.

 

Si ricorda che il codice identificativo del Comune di Fagnano Olona  da utilizzare per il versamento è D467

 

I CODICI IMU DA UTILIZZARE SONO:
CODICI TIPOLOGIA IMMOBILE
3912 IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

(solo per le categ. A/1 – A/8 – A/9)

3914 IMU PER I TERRENI
3916 IMU PER AREE FABBRICABILI
3918 IMU PER ALTRI FABBRICATI escluso Categ. D
3925 IMU IMMOB. GRUPPO D – QUOTA STATO
3930 IMU IMMOB. GRUPPO D – QUOTA COMUNE

 

E’ DISPONIBILE IL CALCOLO  ON LINE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ( UNA VOLTA EFFETTUATO IL CALCOLO, DALLA TENDINA MODALITA’ DI PAGAMENTO, E’ POSSIBILE SCEGLIERE IL TIPO DI RAVVEDIMENTO)  CLICCA QUI

 

 

COMUNICAZIONE AL COMUNE

Dopo aver provveduto al  pagamento a mezzo del  ravvedimento operoso, si deve comunicare all’Ufficio Tributi del Comune l’avvenuto versamento, utilizzando l’apposito modello comunale di seguito allegato.

    giovedì 2, Gennaio 2020