Il contribuente ha diritto a compensare le somme dei propri crediti e dei propri debiti relativi a tributi IMU e TASI. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo, con riferimento sia alla stessa annualità che differenti.
Il servizio è rivolto ai contribuenti IMU e TASI
La dichiarazione per la compensazione va presentata entro la scadenza dell’importo a debito. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
Il funzionario responsabile autorizzerà la compensazione, rilasciando al contribuente un’attestazione indicante l’ammontare del credito e gli importi compensabili per annualità di imposta.
Il contribuente può richiedere la compensazione in luogo del rimborso, purché non sia intervenuta la decadenza del diritto al rimborso (cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione).
Per richiedere compensazioni di debiti o crediti tra coobbligati, contattare direttamente l’ufficio tributi.
Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia dal Comune.
Presentazione di apposita istanza denominata ON LINE denominata “Dichiarazione per compensazione di tributi comunali” o modulo di richiesta denominato “Dichiarazione per compensazione di tributi comunali”. Alla richiesta di compensazione devono essere allegate copie dei documenti comprovanti i versamenti (ricevute, dichiarazioni…).
La compensazione permette al contribuente di regolarizzare eventuali somme a credito o a debito relative ad un singolo tributo, in annualità diverse.
Regolarizzazione dei versamenti pagati in eccesso.
La dichiarazione per la compensazione va presentata entro la scadenza dell’importo a debito.
Al contribuente verrà inviata tramite posta prioritaria o tramite e-mail o PEC, autorizzazione alla compensazione, rilasciando al contribuente un’attestazione indicante l’ammontare del credito e gli importi compensabili per annualità di imposta.
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