Beneficio economico concesso dal Comune ed erogato dall’INPS a donne italiane, comunitarie o extra-comunitarie con carta di soggiorno, disoccupate in occasione della nascita di un figlio/a. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
Il richiedente inoltra domanda di Assegno di Maternità all’ufficio protocollo secondo il modello predisposto. L’assegno viene riconosciuto sulla base di un valore ISEE annualmente aggiornato da INPS. L’importo complessivo dell’assegno viene aggiornato in base alla variazione dell’Indice dei prezzi al consumo. Al termine della verifica dei requisiti, l´ufficio provvede ad inviare on-line all´INPS la richiesta di assegno di maternità. L’INPS provvede all´erogazione del beneficio che avverrà in un´unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi.
E’ necessario presentare idonea domanda di Assegno di Maternità entro sei mesi dalla nascita dal figlio/a su apposito modulo disponibile presso il Front Office del comune o scaricabile dal sito.
Reperire il modulo di domanda, compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo all’Ufficio Protocollo presso il Front Office del comune
INPS, dopo aver ricevuto i dati dal Comune, accredita la somma relativa all’Assegno di Maternità secondo le indicazioni date dal beneficiario in sede di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere consegnata entro sei mesi dalla nascita del bambino/a
Dell´esito dell´istruttoria relativa alla concessione del beneficio viene data comunicazione all´interessata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
E' necessario non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore all'assegno di maternità