IMU | 2021

Con delibera di Consiglio comunale n. 97 del 17.12.2020, sono state approvate le aliquote IMU 2021

Cos'è

INFORMAZIONI GENERALI IMU 2021

COMUNE DI FAGNANO OLONA COD. ENTE D467

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Con delibera di Consiglio comunale n. 97 del 17.12.2020, sono state approvate le aliquote IMU 2021, qui allegate.

  1. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:
  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
  • aree edificabili;
  • terreni agricoli.
  1. DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA, AI FINI DELL’ESENZIONE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

  1. CHI PAGA (art. 1 comma 743 L. 160/2019):

il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:

  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
  • l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).

Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.

 

  1. SCADENZE DI VERSAMENTO (art. 1 comma 762 L. 160/2019):

Acconto: entro il 16/06/2021

Saldo: entro il 16/12/2021

 

E’ facoltà del    contribuente    provvedere    al    versamento    dell’imposta complessivamente   dovuta   in   un’unica   soluzione   annuale,   da corrispondere entro il 16 giugno.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dello strumento del “ravvedimento operoso”.

  1. CODICI TRIBUTO:

3912 – abitazione principale per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

3913 – fabbricati rurali a uso strumentale

3939 – fabbricati merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)

3914 – terreni

3916 – aree fabbricabili

3918 – altri fabbricati

3925 – fabbricati di categoria D (quota Stato)

3930 – fabbricati di categoria D (quota Comune)

  1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNO 2020:

DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020: presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019).

Documenti

Ultimo aggiornamento: 06/06/2024, 09:34

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