Cos'è
È una misura che prevede un sostegno economico, parametrato alla condizione specifica del nucleo familiare, e un progetto personalizzato di inclusione sociale e professionale.
Attraverso l’assegno di inclusione (ADI), il decreto Lavoro mette in protezione nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio (grave disagio psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Il sostegno economico è vincolato alla partecipazione attiva a percorsi di inclusione sociale e lavorativa costruiti ad hoc sui bisogni del nucleo familiare.
Ai beneficiari potrà essere chiesto l’impegno a partecipare ad attività relative alla cura familiare, formative, di lavoro, di politica attiva o a progetti utili alla collettività.
I cittadini per accedere al beneficio devono possedere precisi requisiti:
- Cittadini italiani, cittadini europei o loro familiari, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013);
- Valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
- Privi di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche;
- Immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
- Altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE;
- Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui;
- L’assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola;
- Non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa);
- Non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- Nei 10 anni precedenti la richiesta di assegno, non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), per un delitto non colposo che comporti una pena non inferiore ad un anno.
L’assegno di inclusione è uno strumento pensato anche per accompagnare le vittime di violenza di genere. Per poter accedere al beneficio e farne richiesta è necessaria la presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Le domande possono essere presentate in autonomia, con modalità telematica tramite SPID o CIE, sul sito www.inps.it o attraverso i patronati e i Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio.
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
Dopo il riconoscimento del beneficio da parte di INPS i beneficiari verranno convocati dai servizi sociali comunali per individuare i bisogni del nucleo familiare e definire i successivi percorsi personalizzati e l’eventuale sostegno al reddito.
La mancata presentazione alla convocazione comporterà la decadenza dal beneficio.