L’ articolo 2, comma 5 del testo definitivo dispone:
All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 1° gennaio 2011 )) ».
Quindi l’art. 32 novellato della legge 69/2009 dispone:
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.