Iscrizione albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

Servizio attivo

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per quelli supplenti.


A chi è rivolto

Residenti nel Comune di Fagnano Olona di cittadinanza italiana che godano dei diritti civili e politici.

Come fare

Residenti nel Comune di Fagnano Olona di cittadinanza italiana che godano dei diritti civili e politici.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Cosa serve

I requisiti per la presentazione della domanda sono:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono svolgere la funzione di giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Cosa si ottiene

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise e di coloro che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio; chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
Gli elenchi sono trasmessi ai rispettivi presidenti dei tribunali, per verifiche e controlli anche alla luce di eventuali reclami.
Vengono infine formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello unificando gli elenchi, gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

Tempi e scadenze

Dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Vincoli

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 13/03/2024, 15:00

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