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COMPENSAZIONE

Secondo la normativa vigente, se un contribuente ha versato un tributo in eccesso,  è possibile – anziché presentare domanda di rimborso – procedere alla compensazione di quanto versato in eccesso con altro versamento da effettuare.

Si riporta per maggior chiarezza l’articolo del vigente regolamento delle entrate.

 

 

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
ADOTTATO DAL COMUNE DI FAGNANO OLONA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE  N. 6 DEL 28/03/07

Art. 13
Compensazioni

 

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006 n. 296.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, prima della scadenza dell’importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4.In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

 

Quindi, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento del tributo che non viene effettuato, o che viene effettuato in parte per compensare quando precedentemente versato in eccesso, il contribuente deve far pervenire al protocollo comunale il modello allegato, compilato in ogni sua parte.

    giovedì 2, Gennaio 2020