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VOTO A DOMICILIO per gli elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno (da martedì 24 agosto a lunedì 13 settembre) antecedente la data del primo giorno di votazione:

  1. una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
  2. un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data del primo giorno di votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.